Art. 5.
                          Titoli valutabili
    I  titoli  valutabili  sono  esclusivamente  quelli  relativi  ai
servizi  prestati presso le pubbliche amministrazioni con rapporto di
lavoro  subordinato a tempo determinato di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
    Ai   titoli  di  servizio  e'  attribuito  un  punteggio  massimo
complessivo  di  30 punti cosi' ripartito: punti 1,5 per ogni mese di
servizio  prestato. Le frazioni di mese superiori a venti giorni sono
equiparate al mese.
    I  periodi  di  lavoro  prestato  a tempo determinato ai fini del
presente  articolo  dovranno  essere  analiticamente dichiarati nella
domanda  o  allegati  alla  domanda  stessa,  in  originale, in copia
autenticata,  in  fotocopia  con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  piu'  fotocopia  del  documento  di  identita'  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa individuazione dei criteri,
sara'  effettuata  dopo  la prova scritta e prima che si proceda alla
correzione  degli  elaborati  e  verra'  resa nota ai candidati prima
dello svolgimento della prova orale.