Art. 5. Titoli valutabili I titoli valutabili sono esclusivamente quelli relativi ai servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Ai titoli di servizio e' attribuito un punteggio massimo complessivo di 30 punti cosi' ripartito: punti 1,5 per ogni mese di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a venti giorni sono equiparate al mese. I periodi di lavoro prestato a tempo determinato ai fini del presente articolo dovranno essere analiticamente dichiarati nella domanda o allegati alla domanda stessa, in originale, in copia autenticata, in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' piu' fotocopia del documento di identita' ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo n. 445/2000. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, sara' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati e verra' resa nota ai candidati prima dello svolgimento della prova orale.