Art. 8.
                           Prove di esame
    Le  prove concorsuali si articoleranno in una prova pratica ed in
una  prova  orale,  secondo  le  modalita'  di seguito indicate e nel
rispetto  di  quanto  previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e del regolamento di Ateneo citato nelle
premesse.
    La prova pratica consistera' nell'uso di macchine fotocopiatrici,
di macchine per fax, di telefono e di lavagne luminose.
    La  durata  nonche'  la  tipologia  della  prova  pratica saranno
stabilite dalla commissione esaminatrice.
    Durante  lo  svolgimento  della  suddetta  prova  i candidati non
potranno  utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie, ne' apparecchiature elettroniche o
strumenti informatici e telefoni cellulari.
    Saranno  ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  i candidati che
avranno  riportato  nella  prova  pratica  la  votazione di almeno 21
punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova
stessa.
    La  prova  orale  consistera'  in  un  colloquio  su argomenti di
cultura generale.
    Nella predetta prova orale sara' altresi' accertata la conoscenza
della  lingua  straniera  scelta  dal  candidato  tra  l'inglese e il
francese.
    La  prova  orale  si  intendera'  superata  se il candidato avra'
riportato  la  votazione  di  almeno  21  punti  su  un massimo di 30
disponibili per la valutazione della prova stessa.
    Dei  risultati  della  prova  orale  sara' data comunicazione, al
termine  di  ogni  seduta di esame, mediante affissione nella sede di
esame a cura della commissione esaminatrice dell'elenco dei candidati
con la votazione da ciascuno riportata a tale prova.
    I  risultati  finali  del  concorso  saranno  pubblicati sul sito
Internet di Ateneo e all'albo ufficiale dell'Universita'.
    L'assenza  del  candidato  dalla  prova  pratica  e/o orale sara'
considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
    La  votazione  complessiva,  determinata  dalla  somma  dei  voti
conseguiti  nelle  prove  concorsuali, e' pari ad un massimo di punti
60, cosi' ripartiti:
      massimo punti 30 per la prova pratica;
      massimo punti 30 per la prova orale.