Art. 2. Requisiti generali di ammissione Per l'ammissione al suddetto concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio: diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea specialistica secondo la definizione di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea se conseguito con il vecchio ordinamento) in fisica e/o informatica e/o ingegneria e/o matematica. Puo', inoltre, partecipare al concorso il personale tecnico e amministrativo delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria inquadrato nella categoria C (o ex qualifiche ivi confluite: VI e VII) dell'Area tecnica tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, e comunque in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno Stato membro della Comunita' economica europea; c) godimento dei diritti politici e civili; d) l'elettorato attivo; e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; f) idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego; g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare; h) non essere stato destituito o dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza; di essere in possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione. La mancanza di uno solo dei requisiti stessi comportera' l'esclusione dal concorso che puo' essere disposta, in ogni momento, con provvedimento motivato dal direttore amministrativo, ai sensi dell'art. 3, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 693/1996. I candidati sono ammessi al concorso con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti. L'Universita' garantisce, altresi', l'applicazione delle riserve previste dalle disposizioni normative vigenti, con riguardo alle categorie ed alle percentuali individuate dalle stesse disposizioni.