Art. 9.
                       Obblighi dei dottorandi
    Ciascun   dottorando  e'  tenuto  a  svolgere  con  diligenza  le
attivita'  relative  al  piano  di ricerca individuale come stabilito
nell'accordo  di  cooperazione  internazionale e secondo le modalita'
fissate dal collegio dei docenti.
    I  dottorandi  hanno  l'obbligo di frequentare tutte le attivita'
previste  dal  corso  di  dottorato  secondo le modalita' fissate dal
Collegio  dei  docenti,  di  presentare  relazioni  orali  e  scritte
sull'avanzamento   della   ricerca   e  di  attenersi  a  quant'altro
legittimamente stabilito dal Collegio medesimo.
    Al termine di ciascun anno accademico ogni dottorando presentera'
una relazione, in lingua inglese, sulle proprie attivita'.
    Sulla   base   della   valutazione  delle  attivita'  svolte  dal
dottorando,  il  Collegio  dei  docenti  potra' decidere, motivandola
adeguatamente,    l'eventuale    esclusione    del   dottorando   dal
proseguimento del corso di dottorato.
    E'   fatto   obbligo  a  tutti  gli  studenti  del  dottorato  di
frequentare  durante  il  primo  anno  i  corsi  di  Human  Cognitive
Neuropsychology che comprendono Advanced Conceptual Issues e Advanced
Quantitative  Methods  in Research presso l'Universita' di Edimburgo,
alle  stesse  condizioni richieste agli studenti del Paese ospitante.
Agli  studenti di tutte le Universita' consociate e' fatto obbligo di
partecipazione  alle  attivita'  didattiche e seminariali, nonche' di
effettuare  periodi di stage presso enti o istituzioni con i quali le
universita'   consociate  abbiano  stipulato  appositi  accordi.  Gli
studenti sotto la tutela dell'Universita' di Edimburgo sono obbligati
a  trascorrere  un  periodo di studio non inferiore ad un anno presso
l'Universita'  Suor  Orsola  Benincasa  e/o  presso  l'Universita' di
Trieste.