Art. 5. Valutazione dei titoli Ai seguenti titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 punti: 1) Diploma di laurea richiesto all'art. 2, punto 4), lettera a), per un massimo di 1 punto; 2) Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica richiesto all'art. 2, punto 4), lettera b), conseguito presso le scuole degli Archivi di Stato, ovvero titolo universitario equipollente conseguito dopo un corso di studi almeno biennale, per un massimo di 3 punti; 3) Esperienza di lavoro negli archivi e qualificata partecipazione a gruppi di coordinamento di progetti nazionali riguardanti gli archivi universitari, per un massimo di 6 punti. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione del colloquio mediante affissione all'Albo della sede d'esame.