Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Per  l'ammissione  alla  selezione  pubblica di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
      3)  idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  il  vincitore della
selezione pubblica, in base alla normativa vigente;
      4)   diploma   di   laurea  (da  intendere  diploma  di  laurea
specialistica,  secondo  l'attuale  definizione  di  cui  al  decreto
ministeriale  n. 509  del  3 novembre  1999,  e successive modifiche,
ovvero  diploma  di  laurea,  se  conseguito  ai  sensi  del  vecchio
ordinamento) in ingegneria civile ed, inoltre, documentata esperienza
lavorativa,   per   un   periodo  non  inferiore  complessivamente  a
quarantotto  mesi,  svolta  in  posizioni  di responsabilita' tecnica
presso  laboratori  prove materiali o laboratori di ingegneria civile
in genere.
    I  titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere  stati  riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti  a  quelli  previsti, in base ad accordi internazionali,
ovvero alla normativa vigente;
      5)  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva
militare;
      6) godimento dei diritti politici.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione pubblica.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla  selezione pubblica per
difetto dei requisiti prescritti.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.