Art. 7.
                 Costituzione del rapporto di lavoro
    Approvata  la  graduatoria  come  indicato nel precedente art. 6,
l'amministrazione  provvede  alla  stipula,  con  il  vincitore,  del
contratto  individuale  di  lavoro  subordinato  a tempo determinato,
nella   categoria  D,  posizione  economica  D1,  dell'area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  con  orario di lavoro a
tempo  pieno.  Il  contratto  di lavoro avra' la durata di due anni e
potra'  essere prorogato fino al limite massimo di un ulteriore anno.
L'amministrazione,  nell'ambito della durata massima dei tre anni, si
riserva,  inoltre,  il  potere  di confermare il contratto di anno in
anno  in  relazione  all'accertamento  della copertura finanziaria da
parte della struttura di destinazione.
    In  tale  contratto  sono  indicati  la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data  di  inizio  del  rapporto di lavoro, la categoria,
l'area  e il livello retributivo, la sede di destinazione, la causale
del rapporto di lavoro e il termine finale.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.