Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 6, l'amministrazione provvede alla stipula, con il vincitore, del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, nella categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno. Il contratto di lavoro avra' la durata di due anni e potra' essere prorogato fino al limite massimo di un ulteriore anno. L'amministrazione, nell'ambito della durata massima dei tre anni, si riserva, inoltre, il potere di confermare il contratto di anno in anno in relazione all'accertamento della copertura finanziaria da parte della struttura di destinazione. In tale contratto sono indicati la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, l'area e il livello retributivo, la sede di destinazione, la causale del rapporto di lavoro e il termine finale. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.