Art. 16.

           Prescrizioni da osservare per la prova scritta

    1.  Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame
e  ai  candidati e' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui
agli  articoli 11,  12,  13, 14 e 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.