Art. 18.

                     Prova di efficienza fisica

    1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta sono
sottoposti  alla  prova di efficienza fisica, che si svolgera' presso
il  Centro  Addestrativo  Polifunzionale  della Guardia di finanza di
Roma (loc. Castelporziano), via Croviana, n. 120, nella data indicata
all'atto della convocazione di cui al precedente art. 17, comma 5.
    2.  La  prova di efficienza fisica, volta ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consiste in:
      a) prove  obbligatorie  di salto in alto, salto in lungo, getto
del peso, corsa piana 1000 m;
      b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
    3. L'idoneita' alla prova di efficienza fisica si consegue con il
superamento   delle  quattro  prove  obbligatorie  con  un  punteggio
complessivo  minimo  di  8,  come  da  tabella  in  allegato  4,  che
costituisce parte integrante della presente determinazione.
    4.   Il   candidato  che  riporta  un  punteggio  tra  8,1  e  15
(comprensivo   dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,  nel
punteggio   della   graduatoria   unica   di   merito,   le  seguenti
maggiorazioni:
      a) da 8,1 a 9 punti 0,10/30;
      b) da 9,1 a 10 punti 0,15/30;
      c) da 10,1 a 11 punti 0,20/30;
      d) da 11,1 a 12 punti 0,25/30;
      e) da 12,1 a 13 punti 0,30/30;
      f) da 13,1 a 14 punti 0,35/30;
      g) da 14,1 a 15 punti 0,40/30.
    5.  Il  mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla   gia'   conseguita   idoneita'   al   termine  degli  esercizi
obbligatori.
    6.  All'atto del sostenimento della prova di efficienza fisica, i
candidati  devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma  1,  lettera  e),  un  certificato  di  idoneita' all'attivita'
sportiva  agonistica  per  l'atletica  leggera in corso di validita',
rilasciato  da  medici  appartenenti alla Federazione Medico Sportivo
Italiana,   ovvero   a   strutture   sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, che esercitano, in
tali  ambiti,  in  qualita' di medici specializzati in medicina dello
sport.
    7.  La mancata presentazione di detto certificato comporta la non
ammissione   del   concorrente   alla  suddetta  prova  e,  pertanto,
l'esclusione dal concorso.
    8.  Ai  soli  fini  della  effettuazione in piena sicurezza della
prova  di  efficienza  fisica,  i candidati di sesso femminile devono
produrre,  in  sede  di convocazione alle anzidette prove, un test di
gravidanza  di  data  non  anteriore  a  cinque  giorni dalla data di
presentazione,  che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del  referto,  la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione.
    9.  Per  le  concorrenti  che  risulteranno  positive  al test di
gravidanza,  sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti,  il  presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento  delle  stesse  ad una data posteriore a quella prevista
dal  calendario  della  prova  di  efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 29 agosto 2006.
    10.  Laddove  lo  stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla  data  del  29 agosto  2006,  tali  candidate  sono  escluse dal
concorso.
    11.  Il  presidente della competente sottocommissione, qualora il
candidato:
      a) presenti  idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni   precedentemente   subiti   o   uno  stato  di  temporanea
indisposizione;
      b) si  infortuni  prima  ovvero  durante  l'espletamento di una
delle   prove   e   lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione,  sentito il medico presente, provvede, con giudizio
motivato ed insindacabile, all'eventuale differimento dello stesso ad
una  data  posteriore a quella prevista dal calendario della prova di
efficienza fisica e, comunque, non oltre il 29 agosto 2006.
    12. Prima dell'effettuazione della prova di efficienza fisica, la
sottocommissione  di  cui  al precedente art. 7, comma 1, lettera e),
fissa in apposito atto i criteri cui attenersi.
    13. Ai candidati risultati idonei alla prova di efficienza fisica
e'  notificata,  da  parte  della sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1,  lettera  e),  la  data  di  ammissione  alla  frequenza del
tirocinio,  di  cui  al  successivo art. 19, mentre i non idonei sono
esclusi dal concorso.
    14.  Avverso  tale  esclusione,  gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.