Art. 24.

                 Mancata presentazione del candidato

    1.    Il    candidato    che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  concorso, non si
presenta per:
      a) sostenere  la  prova  preliminare,  prevista  dall'art.  11,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, previsto dall'art. 12, la
prova  di efficienza fisica, prevista dall'art. 18, e le prove orali,
previste  dall'art.  23,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso   dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di
espletamento  delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti delle
sottocommissioni  di  cui  all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  hanno facolta', su istanza motivata, di anticipare o posticipare
la  convocazione  dei  candidati,  nel  rispetto  del  calendario  di
svolgimento  delle  stesse.  L'istanza,  inviata  presso il Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,  Ufficio Concorsi, Sezione
AA.UU.,  via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 ROMA/APPIO,
deve  essere  anticipata,  via  fax,  al numero 06/24290622 oppure al
numero 06/24290676;
      b) sostenere  la  prova  scritta,  prevista  dall'art.  15,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso;
      c) la  frequenza  del  tirocinio,  previsto  dall'art.  19,  e'
considerato  rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Eventuali
ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  causa  di  forza maggiore,
comunicati   via   fax,   entro  24  ore,  ai  numeri  035/4043215  o
035/4043303,  sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile
del  Comandante  dell'Accademia,  che puo' differire la presentazione
del  candidato,  purche'  il  ritardo sia contenuto improrogabilmente
entro  due  giorni  dall'inizio  del  tirocinio.  I giorni di assenza
maturati  sono  cumulati  con  quelli previsti dall'art. 19, comma 6,
lettera c), ai fini dell'esclusione dal concorso.
    2.  I presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facolta'
di  anticipare  o  posticipare la sottoposizione di singoli candidati
alle  fasi  selettive  di  cui  all'art. 19, comma 4, lettera f), nel
rispetto del calendario delle stesse.