Art. 28.

            Trattamento economico degli allievi ufficiali

    1.  Durante  il  corso,  agli allievi ufficiali e' corrisposta la
paga  giornaliera  di  cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio
1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958.
    2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e
della    prima    vestizione,    le   cui   spese   sono   a   carico
dell'Amministrazione.
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
      a) per la manutenzione del vestiario;
      b) relative  all'istruzione  e, cioe', all'acquisto di libri di
testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da
determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione;
      c) di carattere personale e straordinarie.
    4.  Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso
di  formazione  devono  essere  provvisti  del  corredo  indicato  in
allegato 5 alla presente determinazione.