Art. 28. Trattamento economico degli allievi ufficiali 1. Durante il corso, agli allievi ufficiali e' corrisposta la paga giornaliera di cui alle leggi 5 agosto 1981, n. 440, 5 luglio 1986, n. 342, e 24 dicembre 1986, n. 958. 2. Gli allievi fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della prima vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione. 3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese: a) per la manutenzione del vestiario; b) relative all'istruzione e, cioe', all'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con provvedimento dell'Amministrazione; c) di carattere personale e straordinarie. 4. Gli allievi, inoltre, all'atto della loro ammissione al corso di formazione devono essere provvisti del corredo indicato in allegato 5 alla presente determinazione.