Art. 5.

                      Istruttoria della domanda

    1.  Tutti  i  candidati,  le  cui istanze di partecipazione siano
considerate  valide,  in  quanto  complete  dei  dati richiesti, sono
ammessi  al  concorso,  con  riserva, in attesa dell'accertamento, da
parte  della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a),
del presente bando, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
    2.  L'ammissione  con riserva deve intendersi fino all'ammissione
al corso di formazione.