Art. 7.
       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato
    Il  candidato  utilmente  collocato  nella graduatoria di merito,
subordinatamente  a  quanto previsto all'art. 2 del presente decreto,
stipulera'  con  l'Universita'  degli studi della Tuscia un contratto
individuale   di  lavoro  a  tempo  determinato  tipologia  part-time
verticale   al  30%  della  durata  di  un  anno.  La  determinazione
dell'Universita'   di   costituire  tale  rapporto  di  lavoro  viene
formalmente notificata all'interessato.
    L'interessato  che  non assuma servizio senza giustificato motivo
entro  il  termine  stabilito  decade  dal  diritto  alla stipula del
contratto individuale di lavoro.
    L'interessato deve, entro trenta giorni dalla data di stipula del
contratto,  presentare  i  documenti  richiesti  per  l'assunzione in
servizio sotto pena della risoluzione del contratto stesso.
    In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato regolato
alle  disposizioni  citate, puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Al personale assunto si applica il trattamento economico previsto
dal  contratto  collettivo  nazionale  di lavoro in vigore al momento
dell'assunzione.