Art. 5. Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi La procedura selettiva si svolge per titoli e prova selettiva. La valutazione dei titoli precede la prova selettiva. La prova selettiva e' articolata in due parti. La valutazione e' espressa in trentesimi e s'intende superata se il candidato riporta una valutazione di almeno 18/30 in ciascuna delle due parti di cui essa consta. La valutazione complessiva e' data dalla media delle due valutazioni. Il punteggio complessivo sara' determinato dalla somma dei punteggi conseguiti in sede di valutazione dei titoli e dalla valutazione riportata nella prova selettiva.