Art. 5.

    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi

    La procedura selettiva si svolge per titoli e prova selettiva. La
valutazione dei titoli precede la prova selettiva.
    La  prova selettiva e' articolata in due parti. La valutazione e'
espressa  in  trentesimi e s'intende superata se il candidato riporta
una  valutazione  di  almeno 18/30 in ciascuna delle due parti di cui
essa consta. La valutazione complessiva e' data dalla media delle due
valutazioni.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  determinato  dalla  somma  dei
punteggi  conseguiti  in  sede  di  valutazione  dei  titoli  e dalla
valutazione riportata nella prova selettiva.