Art. 6. Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) periodi di servizio di ruolo, eccedenti il periodo minimo per essere ammessi alla procedura selettiva, prestati presso altre amministrazioni pubbliche in qualifiche corrispondenti a quella di attuale inquadramento; punti 10; b) periodi di servizio di ruolo, eccedenti il periodo minimo per essere ammessi alla procedura selettiva, prestati presso altre amministrazioni pubbliche in qualifiche o aree professionali inferiori a quella di attuale inquadramento; punti 5; c) periodi di servizio non di ruolo, eccedenti il periodo minimo per essere ammessi alla procedura selettiva, prestati presso altre amministrazioni pubbliche in qualifiche corrispondenti o superiori a quella di attuale inquadramento; punti 3; d) periodi di servizio non di ruolo, eccedenti il periodo minimo per essere ammessi alla procedura selettiva, prestati presso altre amministrazioni pubbliche in qualifiche o aree professionali inferiori a quella di attuale inquadramento; punti 2; e) titoli di studio e professionali; punti 5; f) titoli professionali, di studio o di formazione; punti 2; g) ogni altro significativo titolo o esperienza che abbia interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; punti 2; h) conoscenza di lingue straniere; punti 3.