Art. 6.

                       Valutazione dei titoli

    Le  categorie  di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi
attribuibili sono i seguenti:
      a) periodi  di  servizio  di ruolo, eccedenti il periodo minimo
per  essere  ammessi  alla procedura selettiva, prestati presso altre
amministrazioni  pubbliche  in  qualifiche corrispondenti a quella di
attuale inquadramento; punti 10;
      b) periodi  di  servizio  di ruolo, eccedenti il periodo minimo
per  essere  ammessi  alla procedura selettiva, prestati presso altre
amministrazioni   pubbliche   in   qualifiche  o  aree  professionali
inferiori a quella di attuale inquadramento; punti 5;
      c) periodi  di  servizio  non  di  ruolo,  eccedenti il periodo
minimo  per  essere ammessi alla procedura selettiva, prestati presso
altre   amministrazioni  pubbliche  in  qualifiche  corrispondenti  o
superiori a quella di attuale inquadramento; punti 3;
      d) periodi  di  servizio  non  di  ruolo,  eccedenti il periodo
minimo  per  essere ammessi alla procedura selettiva, prestati presso
altre  amministrazioni  pubbliche  in qualifiche o aree professionali
inferiori a quella di attuale inquadramento; punti 2;
      e) titoli di studio e professionali; punti 5;
      f) titoli professionali, di studio o di formazione; punti 2;
      g) ogni  altro  significativo  titolo  o  esperienza  che abbia
interesse per l'attivita' istituzionale dell'Autorita'; punti 2;
      h) conoscenza di lingue straniere; punti 3.