Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    La  votazione  complessiva  di  ciascun  candidato e' determinata
dalla  somma  dei  punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e
dei voti riportati nella prova selettiva, come sopra articolata.
    La  graduatoria  di  merito  della procedura selettiva e' formata
sulla  base  dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato
ed e' approvata con decreto del segretario generale.