Art. 8. Graduatoria di merito La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nella prova selettiva, come sopra articolata. La graduatoria di merito della procedura selettiva e' formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato ed e' approvata con decreto del segretario generale.