Art. 3.
    Qualora  il  titolo  di studio conseguito all'estero non sia gia'
stato  riconosciuto, sara' il Collegio dei docenti del dottorato, per
il    quale    il    candidato   presenta   domanda,   a   deliberare
sull'equipollenza,  ai  soli fini dell'ammissione al corso. In questo
caso  i  candidati  dovranno  allegare alla domanda di concorso tutti
quei  documenti  utili  a  consentire  al  Collegio  dei  docenti  la
dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle
competenti  rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo
le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai
corsi di laurea delle Universita' italiane.