Art. 12.

                        Graduatorie di merito

    1.  I  candidati  idonei  in  tutte  le  prove  ed  in  tutti gli
accertamenti  di  cui  al  precedente  art. 4 saranno iscritti in tre
distinte  graduatorie,  una  per gli aspiranti al liceo classico, una
per  gli  aspiranti  al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al
liceo  scientifico  europeo, secondo l'ordine determinato dalla media
ponderale  del  voto  riportato da ciascuno nella prova di educazione
fisica  (moltiplicato  per il coefficiente 0,2) e di quello riportato
nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1).
    2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno
dichiarati vincitori del concorso:
      - per il liceo classico: i primi 52 candidati idonei;
      - per il liceo scientifico: i primi 88 candidati idonei;
      -  per  il  liceo  scientifico  europeo:  i  primi 20 candidati
idonei.
    Resta  fermo  quanto  indicato  nel precedente art. 1 per i posti
eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei.
    3.  Le  graduatorie  di  merito  degli idonei, tenuto conto della
riserva  di  posti  di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei
titoli  di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate
con  decreto  dirigenziale  e  pubblicate  nel Giornale Ufficiale del
Ministero  della  difesa.  Della  avvenuta  pubblicazione verra' data
notizia  mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica   e,   a   puro   titolo   informativo,   nel   sito   web
«www.persomil.difesa.it».