Art. 12. Graduatorie di merito 1. I candidati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 4 saranno iscritti in tre distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico, una per gli aspiranti al liceo scientifico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico europeo, secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nella prova di educazione fisica (moltiplicato per il coefficiente 0,2) e di quello riportato nella prova orale di cultura generale (coefficiente 1). 2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del concorso: - per il liceo classico: i primi 52 candidati idonei; - per il liceo scientifico: i primi 88 candidati idonei; - per il liceo scientifico europeo: i primi 20 candidati idonei. Resta fermo quanto indicato nel precedente art. 1 per i posti eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei. 3. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e, a puro titolo informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».