Art. 13.

                       Ammissione alle Scuole

    1.  I  candidati  idonei,  compresi  nel numero dei posti messi a
concorso,  saranno  assegnati  alla  sede  indicata nella domanda con
priorita'  1  (Scuola  militare «Nunziatella» di Napoli ovvero Scuola
militare  «Teulie»  di  Milano)  secondo  l'ordine  della  rispettiva
gradua-toria,  fino  a  copertura  dei  posti  disponibili,  mentre i
candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico
europeo,  compresi  nel  numero  dei  posti messi a concorso, saranno
assegnati   alla  Scuola  militare  «Teulie»  di  Milano.  Una  volta
ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che
seguono  in  posizione  utile in graduatoria saranno provvisoriamente
assegnati  alla  sede  indicata  nella  domanda  con  priorita' 2. Le
rinunce  e  la  mancata  presentazione di vincitori del concorso alla
Scuola  di  assegnazione  verificatesi  entro  i primi ventuno giorni
dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione Generale per
il   personale  militare  di  disporre  l'ammissione  di  altrettanti
candidati  idonei  secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con
possibile  modificazione  della sede e del corso di studi (solo liceo
scientifico/liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati.
    2.  Saranno  considerati  rinunciatari all'ammissione, e pertanto
esclusi,   i   candidati   che   senza  giustificato  motivo  non  si
presenteranno  nella  sede  e  nel  giorno loro fissato. I candidati,
invece,  che  comunicheranno  al  Comando  della  Scuola  militare di
assegnazione  di  non  potersi  presentare  per  giustificato motivo,
producendo   la   relativa  documentazione  giustificativa,  potranno
ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni.
    3.  All'atto  della  presentazione  alla Scuola cui saranno stati
assegnati  i  candidati  dovranno  produrre,  a  pena di decadenza, i
seguenti documenti:
      a) fotografia    recente,    formato   tessera   (4 x 5),   con
l'indicazione  leggibile  di  cognome, nome e data di nascita. Non e'
richiesta alcuna autenticazione;
      b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del  liceo  per  il  quale  hanno concorso, nonche' il nulla osta del
Preside   dell'Istituto   scolastico,   entrambi   necessari  per  il
trasferimento  al  liceo  annesso  alla Scuola militare. Le firme dei
capi  delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle
pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi;
      c) certificato  comprovante  il  numero,  le  date  e  le  dosi
relative  alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente
praticate  ed  eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a
medicinali;
      d) atto  di  impegno  firmato  da  entrambi  i  genitori  o dal
genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  podesta'  o, in
mancanza  di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato «D»
del presente decreto;
      e) atto  di  assenso all'arruolamento (solo per i candidati che
alla  data  di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno
di   eta),   secondo   lo  schema  riportato  nell'Allegato  «E»  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale e
civile dei candidati sara' effettuato d'ufficio.
    5.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente  decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  provvedera'  a  richiedere,  ai sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  alle  amministrazioni pubbliche ed enti competenti la
conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda di partecipazione al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati
risultati vincitori del concorso medesimo.
    6.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.