Art. 13. Ammissione alle Scuole 1. I candidati idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare «Nunziatella» di Napoli ovvero Scuola militare «Teulie» di Milano) secondo l'ordine della rispettiva gradua-toria, fino a copertura dei posti disponibili, mentre i candidati idonei, iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico europeo, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno assegnati alla Scuola militare «Teulie» di Milano. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i candidati che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. Le rinunce e la mancata presentazione di vincitori del concorso alla Scuola di assegnazione verificatesi entro i primi ventuno giorni dalla data di presentazione consentiranno alla Direzione Generale per il personale militare di disporre l'ammissione di altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con possibile modificazione della sede e del corso di studi (solo liceo scientifico/liceo scientifico europeo) provvisoriamente assegnati. 2. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i candidati che senza giustificato motivo non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I candidati, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a sette giorni. 3. All'atto della presentazione alla Scuola cui saranno stati assegnati i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti: a) fotografia recente, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' richiesta alcuna autenticazione; b) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla osta del Preside dell'Istituto scolastico, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare. Le firme dei capi delle Scuole parificate o legalmente riconosciute apposte sulle pagelle devono essere autenticate dal Provveditore agli studi; c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche e antitifiche eventualmente praticate ed eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; d) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva podesta' o, in mancanza di essi, dal tutore, redatto conformemente all'allegato «D» del presente decreto; e) atto di assenso all'arruolamento (solo per i candidati che alla data di presentazione alla Scuola abbiano compiuto il 16° anno di eta), secondo lo schema riportato nell'Allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei candidati sara' effettuato d'ufficio. 5. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito provvedera' a richiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo. 6. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emergesse la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.