Art. 3. Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura concorsuale. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.