Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria La graduatoria di merito del concorso sara' formata secondo l'ordine del punteggio finale che e' dato dalla somma dei voti conseguiti nel colloquio e nella prova tecnico-attitudinale. Saranno dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. Verranno applicate, a parita' di punteggio, le norme vigenti in materia di preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e successive integrazioni; se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati conseguono pari punteggio e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. A tal fine il candidato dovra' dichiarare nell'apposito spazio della domanda di partecipazione i titoli di preferenza posseduti. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. La graduatoria del concorso, approvata con decreto ministeriale, sara' trasmessa all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto e pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.