Art. 9.
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara' formata secondo
l'ordine  del  punteggio  finale  che  e'  dato  dalla somma dei voti
conseguiti nel colloquio e nella prova tecnico-attitudinale.
    Saranno  dichiarati  vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito.
    Verranno  applicate,  a parita' di punteggio, le norme vigenti in
materia  di  preferenza e precedenza previste dall'art. 5 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 487/1994, citato nelle premesse,
come   modificato   dal   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 ottobre 1996, n. 693, e successive integrazioni; se, a conclusione
delle  operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu'
candidati  conseguono  pari  punteggio e' preferito il candidato piu'
giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio
1997,  n. 127,  come  modificato  dall'art. 2,  comma  9, della legge
16 giugno 1998, n. 191.
    A  tal  fine  il candidato dovra' dichiarare nell'apposito spazio
della domanda di partecipazione i titoli di preferenza posseduti.
    Qualora  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda stessa, i
medesimi  titoli  non  saranno  presi  in  considerazione  in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.
    La  graduatoria del concorso, approvata con decreto ministeriale,
sara' trasmessa all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
dell'Interno  per l'apposizione del visto e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
    Dalla  data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale
decorre il termine per le eventuali impugnative.