Allegato C
   decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
    Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
                            Art. 19 (R).
          Modalita' alternative all'autenticazione di copie
    1.  La  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui
all'articolo  47  puo'  riguardare  anche il fatto che la copia di un
atto  o  di  un  documento  conservato  o  rilasciato da una pubblica
amministrazione,  la  copia  di  una pubblicazione ovvero la copia di
titoli  di  studio  o  di  servizio sono conformi all'originale. Tale
dichiarazione  puo'  altresi' riguardare la conformita' all'originale
della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente
conservati dai privati.
                          Art. 19-bis (L).
        Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva
    1.  La  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui
all'articolo  19,  che  attesta  la  conformita' all'originale di una
copia  di  un  atto  o di un documento rilasciato o conservato da una
pubblica  amministrazione,  di un titolo di studio o di servizio e di
un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai
privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa.
                              Art. 38.
(L)
          Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
    1.  Tutte  le  istanze  e  le  dichiarazioni  da  presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
    2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono
valide:
      a) se  sottoscritte mediante la firma digitale, basata su di un
certificato  qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato,
e  generata  mediante  un  dispositivo  per la creazione di una firma
sicura;
      b) ovvero   quando   l'autore   e'   identificato  dal  sistema
informatico  con  l'uso  della  carta d'identita' elettronica o della
carta nazionale dei servizi. (L)
    3.   Le  istanze  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di
notorieta'  da  produrre agli organi della amministrazione pubblica o
ai   gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  sono  sottoscritte
dall'interessato   in   presenza   del   dipendente   addetto  ovvero
sottoscritte   e   presentate  unitamente  a  copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia
fotostatica  del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la
copia  fotostatica  del documento di identita' possono essere inviate
per  via  telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti
pubblici,  detta  facolta'  e'  consentita  nei  limiti stabiliti dal
regolamento  di  cui  all'articolo  15,  comma 2 della legge 15 marzo
1997, n. 59. (L)
                            Art. 46 (R).
             Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
    1.   Sono   comprovati   con   dichiarazioni,  anche  contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione
delle  normali  certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
      a) data e il luogo di nascita;
      b) residenza;
      c) cittadinanza;
      d) godimento dei diritti civili e politici;
      e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
      f) stato di famiglia;
      g) esistenza in vita;
      h) nascita  del  figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
      i) iscrizione  in  albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
      l) appartenenza a ordini professionali;
      m) titolo di studio, esami sostenuti;
      n) qualifica     professionale     posseduta,     titolo     di
specializzazione,  di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e
di qualificazione tecnica;
      o) situazione  reddituale  o  economica  anche  ai  fini  della
concessione   dei  benefici  di  qualsiasi  tipo  previsti  da  leggi
speciali;
      p) assolvimento   di   specifici   obblighi   contributivi  con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
      q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
      r) stato di disoccupazione;
      s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
      t) qualita' di studente;
      u) qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone  fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
      v) iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni  sociali  di
qualsiasi tipo;
      z) tutte  le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari,  ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello
stato di servizio;
      aa)  di  non  aver  riportato  condanne  penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di  sicurezza  e  di  misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel casellario giudiziale ai
sensi della vigente normativa;
      bb)   di  non  essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a
procedimenti penali;
    bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario  di  provvedimenti
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
      cc) qualita' di vivenza a carico;
      dd)   tutti   i  dati  a  diretta  conoscenza  dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
      ee)  di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato (R).
                            Art. 47 (R).
         Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'.
    1.  L'atto  di notorieta' concernente stati, qualita' personali o
fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
    2.  La  dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante
puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
    3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di
pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualita' personali e i fatti
non   espressamente   indicati   nell'articolo   46  sono  comprovati
dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
    4.  Salvo  il  caso  in cui la legge preveda espressamente che la
denuncia   all'Autorita'   di   Polizia  Giudiziaria  e'  presupposto
necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio
del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei
documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
                            Art. 49 (R).
         Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
    1.  I  certificati  medici,  sanitari, veterinari, di origine, di
conformita' CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da
altro  documento,  salvo  diverse  disposizioni  della  normativa  di
settore.
    2.   Tutti  i  certificati  medici  e  sanitari  richiesti  dalle
istituzioni  scolastiche  ai  fini  della  pratica  non agonistica di
attivita'  sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un
unico  certificato  di  idoneita'  alla  pratica  non  agonistica  di
attivita'  sportive  rilasciato  dal medico di base con validita' per
l'intero anno scolastico.