Art. 7.

                             T i t o l i

    Le  categorie  dei  titoli  valutabili  ed  i  punteggi  ad  essi
attribuibili sono i seguenti:
      a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 2);
      b) attivita' lavorativa (fino ad un massimo di punti 5);
      c) qualificazione   professionale   (fino   ad  un  massimo  di
punti 3).
    I  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza termine
fissato  per  l'inoltro  delle  domande  di  ammissione al concorso e
dovranno  essere  idoneamente  documentati entro lo stesso termine, a
cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'.
    Tutti i titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'  resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello
Allegato  B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'.
    I  candidati  possono altresi' produrre, in luogo del titolo, una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 46  del  citato  decreto del Presidente della Repubblica, o
una  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi
dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da
rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato B al presente bando.
    I  candidati  non  potranno  far  riferimento a titoli presentati
all'ISAE  o  altra  pubblica  amministrazione  in  occasione di altri
concorsi o selezioni.
    La  commissione  esaminatrice  di  cui  all'art. 5 individuera' i
criteri  di  valutazione  dei titoli sopra citati prima di aver preso
visione della documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione  degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto
tali prove).