Art. 7. T i t o l i Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi ad essi attribuibili sono i seguenti: a) titoli di studio (fino ad un massimo di punti 2); b) attivita' lavorativa (fino ad un massimo di punti 5); c) qualificazione professionale (fino ad un massimo di punti 3). I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza termine fissato per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e dovranno essere idoneamente documentati entro lo stesso termine, a cura degli interessati, pena esclusione della loro valutabilita'. Tutti i titoli devono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente al modello Allegato B al presente bando, corredata di fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. I candidati possono altresi' produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato B al presente bando. I candidati non potranno far riferimento a titoli presentati all'ISAE o altra pubblica amministrazione in occasione di altri concorsi o selezioni. La commissione esaminatrice di cui all'art. 5 individuera' i criteri di valutazione dei titoli sopra citati prima di aver preso visione della documentazione ad essi relativa. Tale valutazione sara' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione degli elaborati (dei soli candidati che abbiano sostenuto tali prove).