Art. 4.

        Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa

    La  commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 10
del  Regolamento  in  materia  di accesso all'impiego e mobilita' del
personale tecnico-amministrativo.
    La  commissione  e'  tenuta a concludere la procedura concorsuale
secondo i termini stabiliti dal 30 comma dell'art. 12 del sopracitato
Regolamento.
    La  commissione  esaminatrice,  alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali  al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
    La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale
determina  i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie
di  esame.  Tali  quesiti  sono  proposti  a ciascun candidato previa
estrazione a sorte.
    I  candidati  hanno  facolta' di esercitare il diritto di accesso
agli  atti  del  procedimento  concorsuale  ai  sensi dell'art. 9 del
decreto rettorale n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di esecuzione
della   legge   7 agosto  1990,  n. 241»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, con le modalita' ivi previste.