Art. 4. Commissione giudicatrice e trasparenza amministrativa La commissione esaminatrice sara' nominata ai sensi dell'art. 10 del Regolamento in materia di accesso all'impiego e mobilita' del personale tecnico-amministrativo. La commissione e' tenuta a concludere la procedura concorsuale secondo i termini stabiliti dal 30 comma dell'art. 12 del sopracitato Regolamento. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. La commissione immediatamente prima dell'inizio della prova orale determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 9 del decreto rettorale n. 994 del 7 agosto 2000 «Regolamento di esecuzione della legge 7 agosto 1990, n. 241» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000, con le modalita' ivi previste.