Articolo 2.


                     Requisiti di partecipazione

    1.  Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile che, alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato
nel successivo articolo 3, comma 1:
      a. non abbiano superato:
        -  il  40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata che
abbiano  completato  un  anno di servizio, di cui all'articolo 24 del
decreto  legislativo  8 maggio 2001, n. 215, o se ufficiali inferiori
appartenenti  alle forze di completamento, di cui all'articolo 25 del
medesimo decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
        -  il  32°  anno  di  eta', se non appartenenti alle predette
categorie;
      b. siano cittadini italiani;
      c.   siano   in   possesso   di   una   delle  seguenti  lauree
specialistiche:
        1) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito
di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a):
          ingegneria    civile,    ingegneria    edile,    ingegneria
aerospaziale,   scienze  biologiche,  chimica,  chimica  industriale,
ingegneria elettrica.
    Saranno  ritenuti  validi  anche  i  diplomi di laurea, di durata
quinquennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
sostituiti dalle lauree specialistiche precedentemente indicate.
        2)  per  il  concorso  per  il  Corpo di amministrazione e di
commissariato dell'Esercito di cui al precedente articolo 1, comma 1,
lettera b):
          giurisprudenza.
    Nei  concorsi  di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno,
inoltre,  ritenute  valide  le  lauree  specialistiche  che,  per  la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarate   equipollenti   a  quelle  suindicate  con  provvedimento
legislativo  o  amministrativo.  Allo  scopo, gli interessati avranno
cura   di   allegare  alla  domanda  di  partecipazione  la  relativa
attestazione di equipollenza.
    In  tutti e due i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma
1,  saranno, infine, ritenute valide le lauree conseguite all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti ad una
di quelle prescritte per la partecipazione ai concorsi indetti con il
presente  decreto.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare  alla  domanda  di  partecipazione  al  concorso la relativa
attestazione di equipollenza;
      d. godano dei diritti civili e politici;
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica amministrazione ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio da precedente arruolamento volontario nelle
Forze  armate  o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei  requisiti  di
idoneita' fisica;
      f. non siano stati riconosciuti «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare «servizio civile», ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
      a.  al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli   normali   dell'Esercito,   da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8 e 9;
      b.  all'accertamento,  anche  successivo  alla nomina, ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    3.  I  requisiti  di  partecipazione di cui al precedente comma 1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a., nonche'
quelli di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  il  successivo  iter
formativo.