Art. 11. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 1. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 1, i candidati possono chiedere all'INRAN la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti e delle pubblicazioni presentate. La restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. 2. Trascorso il suddetto termine, l'INRAN non e' piu' responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.