Art. 11.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    1.  Non  prima  di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di
pubblicazione  dell'avviso  di  cui  all'art. 9, comma 1, i candidati
possono chiedere all'INRAN la restituzione, con spese di spedizione a
loro  carico,  dei  documenti  e  delle  pubblicazioni presentate. La
restituzione e' effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta,
salvo eventuale contenzioso in atto.
    2.   Trascorso   il   suddetto   termine,  l'INRAN  non  e'  piu'
responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.