Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1. Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati:
      a) la  cui  domanda  sia  stata  presentata  oltre  il  termine
stabilito dal presente bando;
      b) la cui domanda sia priva della firma del candidato;
      c) la  cui  domanda  non  contenga i dati richiesti all'art. 4,
comma 2, in particolare le lettere f), n);
      d) che  non abbiano i requisiti di ammissione indicati all'art.
2 del presente bando.
    2.   I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva.  Il
presidente dell'INRAN puo' disporre in qualunque momento l'esclusione
dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi
che  determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento del
concorso  il  presidente  dell'INRAN  dispone  la  decadenza  da ogni
diritto  conseguente  alla  partecipazione  al concorso stesso; sara'
ugualmente  disposta  la  decadenza  dei candidati di cui risulti non
veritiera   una   delle   dichiarazioni  previste  nella  domanda  di
partecipazione    al    concorso    o    delle    dichiarazioni    di
autocertificazione.