Art. 7. Esame colloquio 1. L'esame colloquio e' diretto ad accertare le competenze previste dall'art. 2 del bando di concorso e consistera' essenzialmente nella discussione di aspetti scientifici di ordine generale e specifici del settore di cui all'art. 2, del curriculum, delle pubblicazioni, dei rapporti tecnici, dei brevetti, ecc. La prova orale e' diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese parlata e scritta oltre che la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La commissione dispone, per la valutazione, di 45 punti per l'esame colloquio. 3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione: a) del punteggio riportato nella valutazione dei titoli; b) della data, ora e sede di svolgimento della prova orale. 4. L'avviso di convocazione alla prova orale e' dato ai candidati ammessi, mediante lettera raccomandata, inviata almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla. 5. La prova orale s'intende superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 30/45 ed un giudizio almeno sufficiente in ordine alla conoscenza della lingua inglese. 6. Al termine della seduta relativa alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. 7. Per essere ammessi alla prova di esame i candidati devono presentare un valido documento di identita' personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di esame nei giorni fissati, saranno dichiarati decaduti dal concorso. 8. La commissione al termine dei lavori forma la graduatoria di merito ed indica il vincitore nella persona del candidato che ha conseguito il piu' elevato punteggio finale dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova di esame colloquio.