Art. 6.

                      Ammissioni ed esclusioni

    I  candidati  sono  ammessi  a  sostenere le prove con riserva di
accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso.
    L'esclusione dal concorso di coloro che non siano in possesso dei
requisiti  particolari  e  generali  prescritti, puo' essere disposta
dall'amministrazione  in qualsiasi momento con provvedimento motivato
del   presidente   dell'INRAN.   Di   tale   esclusione  verra'  data
comunicazione all'interessato.