Art. 5. Graduatoria - Nomina vincitori In seguito all'esame dei titoli di cui all'art. 3 la commissione forma una graduatoria di merito dei candidati, secondo un ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice con osservanza di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive integrazioni e modificazioni. Il provvedimento di approvazione della graduatoria, che conclude il procedimento concorsuale, verra' affisso all'Albo Ufficiale della Croce Rossa Italiana e verra' notificato tramite raccomandata a tutti i candidati interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Di tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnazioni. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono sempreche' applicabili, le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici concorsi.