Art. 5.
                   Graduatoria - Nomina vincitori
    In  seguito all'esame dei titoli di cui all'art. 3 la commissione
forma  una  graduatoria  di  merito  dei candidati, secondo un ordine
decrescente del punteggio finale.
    La  graduatoria  viene formata dalla commissione esaminatrice con
osservanza  di quanto disposto dall'art. 15, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 487/1994 e successive integrazioni e
modificazioni.  Il  provvedimento  di approvazione della graduatoria,
che  conclude  il  procedimento  concorsuale, verra' affisso all'Albo
Ufficiale  della  Croce  Rossa  Italiana  e verra' notificato tramite
raccomandata  a  tutti  i candidati interessati mediante raccomandata
con avviso di ricevimento.
    Di  tale pubblicazione sara' data notizia, mediante avviso, nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica - 4ยช serie speciale. Dalla data
di  pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali
impugnazioni.
    Per  quanto  non  previsto dal presente bando, valgono sempreche'
applicabili,  le disposizioni di legge sullo svolgimento dei pubblici
concorsi.