Art. 4.
                         Prove di ammissione
    Prima dell'esame di ammissione il Collegio dei docenti stabilisce
la  ripartizione  dei  posti e delle borse di studio complessivamente
disponibili tra le sezioni che compongono la scuola. Le prove, intese
ad  accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si
svolgeranno  con  le  modalita'  indicate  nella tabella specifica di
ciascun  dottorato.  Per  sostenere  le  prove  i  candidati dovranno
esibire   un  idoneo  documento  di  riconoscimento.  La  commissione
giudicatrice del concorso, composta da docenti di ruolo, cui potranno
essere  aggiunti  non  piu'  di  due esperti, anche stranieri, scelti
nell'ambito  di  enti  e di strutture pubbliche e private di ricerca,
sara'  nominata  dal  rettore,  sentito il collegio dei docenti. Essa
comprendera'  rappresentanti di ogni sezione costituente la scuola di
dottorato.
    I    criteri   di   valutazione   delle   prove   previste   sono
preventivamente  stabiliti  dalla  Commissione  in  seduta  plenaria.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per
il  caso  di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente da inesatte
indicazioni  della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o
da  mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne'
per  eventuali  disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione  stessa.  Non  saranno  inviate  convocazioni ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione  giudicatrice.  In  tal  caso  le  comunicazioni  saranno
effettuate ad opera della commissione giudicatrice.