IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale per il personale militare Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni; Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze Armate e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermita' che sono causa di non idoneita', che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze d'impiego, nei bandi di concorso possono essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Decreta: Art. 1. Posti a concorso 1. E' indetto un concorso interno, per soli titoli, riservato agli ufficiali piloti di complemento del ruolo naviganti dell'Arma Aeronautica in ferma dodecennale, per la nomina di: a) 22 tenenti in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica; b) 3 capitani in servizio permanente nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica. 2. Nel concorso di cui al precedente comma 1 i posti di cui alla lettera a) eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei saranno portati in aumento a quelli di cui alla lettera b) e viceversa. 3. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta' di sospendere o rinviare il concorso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.