Art. 10.
                             Esclusioni
    1.  La  Direzione  Generale  per  il personale militare puo', con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento dal concorso i
concorrenti  che  non  fossero  ritenuti  in  possesso dei prescritti
requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi decaduti dalla nomina ad
ufficiale  in  servizio  permanente, qualora il difetto dei requisiti
venisse accertato dopo la nomina.