Art. 3.
                      Domande di partecipazione
    1. La  domanda  di  partecipazione  al concorso, redatta in carta
semplice  e  in  conformita'  all'Allegato  «A» che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto, deve essere presentata, a pena di
decadenza,  al  Reparto/Ente  di  appartenenza  entro  trenta  giorni
decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    A tal fine fa fede il timbro a data del Reparto/Ente accettante.
    2. Ai  fini  della  valutazione  dei  titoli di cui al successivo
art. 6,  nonche'  della  graduatoria  di  cui all'art. 7 del presente
decreto,  gli  ufficiali  hanno  la facolta' di allegare alla domanda
dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
relative a:
      a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare;
      b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione;
      c)  l'eventuale  possesso  di  titoli  di preferenza tra quelli
compresi  nell'Allegato  «C»  che  costituisce  parte  integrante del
presente decreto.
    I  titoli  indicati devono essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
    Ai  sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica  25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare
alla   domanda   di   partecipazione   copia   di   un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'.
    Dette   dichiarazioni   dovranno  contenere  tutti  gli  elementi
necessari  a  consentire  la  corretta  valutazione  da  parte  della
Commissione ed il controllo da parte dell'Amministrazione.
    3.  La Direzione Generale per il personale militare si riserva la
facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche'
di  effettuare  controlli per verificare la veridicita' del contenuto
delle  dichiarazioni  sostitutive  rese  dagli  ufficiali  di  cui al
precedente comma.