Art. 3. Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e in conformita' all'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto, deve essere presentata, a pena di decadenza, al Reparto/Ente di appartenenza entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data del Reparto/Ente accettante. 2. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6, nonche' della graduatoria di cui all'art. 7 del presente decreto, gli ufficiali hanno la facolta' di allegare alla domanda dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative a: a) benemerenze non riportate nella documentazione matricolare; b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della valutazione; c) l'eventuale possesso di titoli di preferenza tra quelli compresi nell'Allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. I titoli indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 25 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia di un documento di riconoscimento in corso di validita'. Dette dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi necessari a consentire la corretta valutazione da parte della Commissione ed il controllo da parte dell'Amministrazione. 3. La Direzione Generale per il personale militare si riserva la facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, nonche' di effettuare controlli per verificare la veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dagli ufficiali di cui al precedente comma.