Art. 7.
                             Graduatorie
    1. La  graduatoria  di  merito  del concorso di cui al precedente
art. 1,  nella  quale  gli  idonei  saranno distinti in base al grado
rivestito, sara' formata dalla Commissione aggiungendo alla somma dei
punteggi  ottenuti  da ciascun ufficiale nella valutazione dei titoli
di  cui  al  precedente  art. 6,  comma  5, un punto per ogni anno di
servizio prestato senza demerito in ferma dodecennale.
    2. La   graduatoria  sara'  approvata  con  decreto  dirigenziale
presumibilmente entro il mese di settembre 2006. A parita' di merito,
nel  decreto  di  approvazione  della graduatoria si terra' conto dei
titoli  di  preferenza  tra  quelli  indicati  nell'Allegato  «C»  al
presente decreto di cui i concorrenti avessero dichiarato il possesso
nella domanda di partecipazione al concorso.
    3. Saranno dichiarati vincitori gli ufficiali che, nei limiti dei
posti  disponibili,  di  cui  al  precedente art. 1, si collocheranno
utilmente nella graduatoria di merito.
    4. Il decreto di approvazione delle graduatorie verra' pubblicato
nel   Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.  Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e,  a  puro  titolo
informativo, nel sito web «www.persomil.difesa.it».