Art. 3. Compiti, doveri e regime di impegno 1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo del dipartimento e svolge tutti i compiti attribuitigli dall'art. 16 del regolamento di organizzazione e funzionamento. 2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno. 3. Il direttore coadiuva il consiglio scientifico nella sua attivita' di studio e proposta nei confronti del consiglio di amministrazione. 4. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche' con le funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attivita' commerciali o industriali; l'esercizio di attivita' professionali o comunque di consulenza, puo' essere autorizzata dal consiglio di amministrazione, in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 5. La carica di direttore di dipartimento e' altresi' incompatibile con quella di presidente, di direttore generale o con altre funzioni dirigenziali interne all'istituto, nonche' con la carica di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico, del collegio dei revisori dei conti e del comitato di valutazione.