Art. 3.

                 Compiti, doveri e regime di impegno

    1. Il direttore e' responsabile del funzionamento complessivo del
dipartimento  e svolge tutti i compiti attribuitigli dall'art. 16 del
regolamento di organizzazione e funzionamento.
    2. L'incarico di direttore e' svolto a tempo pieno.
    3.  Il  direttore  coadiuva  il  consiglio  scientifico nella sua
attivita'  di  studio  e  proposta  nei  confronti  del  consiglio di
amministrazione.
    4.  La  carica  di direttore di dipartimento e' incompatibile con
altri  uffici  o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonche'
con  le  funzioni di amministratore o sindaco di societa' che abbiano
fine   di   lucro  e  con  l'esercizio  di  attivita'  commerciali  o
industriali;  l'esercizio  di  attivita'  professionali o comunque di
consulenza, puo' essere autorizzata dal consiglio di amministrazione,
in  considerazione  del  volume  di  impegno  previsto, sulla base di
un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato.
    5.   La   carica   di   direttore  di  dipartimento  e'  altresi'
incompatibile  con  quella di presidente, di direttore generale o con
altre  funzioni  dirigenziali  interne  all'istituto,  nonche' con la
carica  di componente del consiglio di amministrazione, del consiglio
scientifico,  del  collegio  dei revisori dei conti e del comitato di
valutazione.