Art. 5.

                        Indennita' di carica

    Ai  sensi  dell'art. 13,  comma  5,  del  decreto  istitutivo, il
compenso  del  direttore di dipartimento e' determinato dal consiglio
di amministrazione. Specificamente, il direttore di dipartimento:
      a) se    dipendente    dell'I.N.RI.M.,    e'   compensato   con
un'indennita' aggiuntiva stabilita dal consiglio di amministrazione;
      b) se  professore  o ricercatore universitario, e' collocato in
aspettativa  con  assegni,  ai  sensi  dell'art. 12  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 382/1980. In questo caso l'indennita'
e' determinata tenuto conto del trattamento economico in godimento;
      c) se  ricercatore  o  tecnologo  dipendente  di  altro ente di
ricerca  ovvero dirigente pubblico, e' collocato in aspettativa senza
assegni  ai  sensi  dell'art. 19,  comma  6,  del decreto legislativo
n. 165/2001 ed e' assunto con contratto di diritto privato. In questo
caso,  l'indennita'  e'  determinata  tenuto  conto  del  trattamento
economico in godimento;
      d) se  proviene  da  enti  o aziende privati, in considerazione
dell'esclusivita'  del  rapporto  di  lavoro,  e'  compensato  con un
trattamento  economico, determinato dal consiglio di amministrazione,
su proposta del presidente.