Art. 5. Indennita' di carica Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto istitutivo, il compenso del direttore di dipartimento e' determinato dal consiglio di amministrazione. Specificamente, il direttore di dipartimento: a) se dipendente dell'I.N.RI.M., e' compensato con un'indennita' aggiuntiva stabilita dal consiglio di amministrazione; b) se professore o ricercatore universitario, e' collocato in aspettativa con assegni, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. In questo caso l'indennita' e' determinata tenuto conto del trattamento economico in godimento; c) se ricercatore o tecnologo dipendente di altro ente di ricerca ovvero dirigente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 ed e' assunto con contratto di diritto privato. In questo caso, l'indennita' e' determinata tenuto conto del trattamento economico in godimento; d) se proviene da enti o aziende privati, in considerazione dell'esclusivita' del rapporto di lavoro, e' compensato con un trattamento economico, determinato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.