Art. 7. Procedure di selezione 1. Le candidature sono valutate da una commissione, nominata con le procedure previste dall'art. 16, comma 2, del regolamento di organizzazione e funzionamento, che effettua una valutazione comparativa, anche tramite un colloquio, dei diversi candidati e predispone una terna di candidati giudicati idonei alla direzione del dipartimento.