Art. 7.

                       Procedure di selezione

    1.  Le candidature sono valutate da una commissione, nominata con
le  procedure  previste  dall'art. 16,  comma  2,  del regolamento di
organizzazione   e   funzionamento,   che  effettua  una  valutazione
comparativa,  anche  tramite  un  colloquio,  dei diversi candidati e
predispone una terna di candidati giudicati idonei alla direzione del
dipartimento.