Art. 2. Requisiti di ammissione Per l'ammissione alla selezione pubblica di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione pubblica, in base alla normativa vigente; 4) titolo di studio: laurea (laurea specialistica - LS - secondo la disposizione di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, e successive modifiche e integrazioni, ovvero diploma di laurea - DL - ai sensi del vecchio ordinamento) in scienze politiche o filosofia, conseguita con un voto non inferiore a 108/110. I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali, ovvero alla normativa vigente, e conseguiti con il voto minimo richiesto o con voto equivalente; 5) almeno un anno di esperienza, attestata con documentazione, in ricerca, progettazione, diffusione e formazione nell'ambito dei programmi europei; 6) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva militare; 7) godimento dei diritti politici. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione pubblica per difetto dei requisiti prescritti. Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.