Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    Per  l'ammissione  alla  selezione  pubblica di cui all'art. 1 e'
richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  cittadinanza  di uno Stato
membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di  controllo  il  vincitore della
selezione pubblica, in base alla normativa vigente;
      4)  titolo  di  studio:  laurea  (laurea  specialistica  - LS -
secondo  la  disposizione  di  cui al decreto ministeriale n. 509 del
3 novembre  1999,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero
diploma di laurea - DL - ai sensi del vecchio ordinamento) in scienze
politiche  o  filosofia,  conseguita  con  un  voto  non  inferiore a
108/110.
    I  titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere  stati  riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti  a  quelli  previsti, in base ad accordi internazionali,
ovvero  alla  normativa  vigente,  e  conseguiti  con  il voto minimo
richiesto o con voto equivalente;
      5)  almeno un anno di esperienza, attestata con documentazione,
in  ricerca,  progettazione,  diffusione e formazione nell'ambito dei
programmi europei;
      6)  posizione  regolare  nei  confronti  dell'obbligo  di  leva
militare;
      7) godimento dei diritti politici.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      godimento  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
ammissione alla selezione pubblica.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I candidati sono ammessi con riserva alla selezione pubblica.
    L'Amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dalla  selezione pubblica per
difetto dei requisiti prescritti.
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro.