Art. 10. Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto d'impiego 1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che sara' loro comunicato, il certificato medico, rilasciato da un medico dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio (o da un medico militare in servizio permanente effettivo), dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. 2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.U.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidita', nonche' delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all'incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno concorso. 3. Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori devono altresi' comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'istituto presso il quale e' stato conseguito; assenza, ovvero presenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. A tale scopo puo' essere utilizzato l'allegato «C» al presente decreto. Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8. 5. E' facolta' dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validita' di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati medici. 6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'amministrazione non si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo stesso sara' risolto.