Art. 11.

                      Assunzione dei vincitori

    1.  Nel  rispetto  della  normativa  in materia di assunzione nel
pubblico  impiego,  i  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a
stipulare   un   contratto   individuale  di  lavoro  a  norma  delle
disposizioni   contrattuali  vigenti  al  momento  dell'assunzione  e
saranno   soggetti   al   periodo  di  prova  previsto  dalle  stesse
disposizioni.  In  applicazione della normativa vigente, l'assunzione
dei vincitori, nella percentuale che sara' stabilita al momento della
stipula dei contratti individuali, potra' avvenire con prestazione di
lavoro a tempo parziale.
    2.  I  medesimi  dovranno  dichiarare,  inoltre, sotto la propria
responsabilita',  di  non  avere  altro  rapporto  di  lavoro a tempo
determinato  o  indeterminato  con  altra amministrazione, pubblica o
privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di
aspettativa  senza  retribuzione  a  seguito  di  vincita di pubblico
concorso  previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di non
trovarsi  in  nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate
dall'art. 53   del   decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  In caso contrario, deve
essere   espressamente   presentata   dichiarazione  di  opzione  per
l'impiego presso il Ministero della salute.
    3.  I  vincitori  del  concorso  che  non  si  presentino,  senza
giustificato  motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale
di  lavoro  e  per  la  contestuale  assunzione  in  servizio saranno
considerati rinunciatari.
    4.  I  vincitori  del  concorso  dovranno permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.