Art. 11. Assunzione dei vincitori 1. Nel rispetto della normativa in materia di assunzione nel pubblico impiego, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni. In applicazione della normativa vigente, l'assunzione dei vincitori, nella percentuale che sara' stabilita al momento della stipula dei contratti individuali, potra' avvenire con prestazione di lavoro a tempo parziale. 2. I medesimi dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilita', di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata - ovvero di usufruire, se pubblici dipendenti, del periodo di aspettativa senza retribuzione a seguito di vincita di pubblico concorso previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali - e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero della salute. 3. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio saranno considerati rinunciatari. 4. I vincitori del concorso dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.