Art. 3. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); 2) iscrizione nelle liste elettorali; 3) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; i diplomi conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 4) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica l0 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 5. Con provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all'espletamento del concorso cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva, l'esclusione dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.