Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti:
      1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      2) iscrizione nelle liste elettorali;
      3)  possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
i  diplomi  conseguiti  all'estero  saranno considerati utili purche'
riconosciuti  equipollenti  ad  uno  dei diplomi italiani: a tal fine
nella   domanda  di  concorso  devono  essere  indicati,  a  pena  di
esclusione,   gli   estremi   del   provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla  normativa  vigente; le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
      4)  idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a visita medica di controllo i vincitori del concorso
in base alla normativa vigente.
    Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale
per  averlo  conseguito  mediante  la produzione di documenti falsi o
viziati  da  invalidita'  non  sanabile ai sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
l0 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
      5.   Con   provvedimento   motivato   l'amministrazione  potra'
disporre,     in    qualsiasi    momento,    anche    successivamente
all'espletamento  del  concorso  cui,  pertanto,  i candidati vengono
ammessi  con  riserva, l'esclusione dal concorso medesimo per difetto
dei prescritti requisiti.