Art. 6. Preselezione e calendario delle prove 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande di cultura generale a risposta multipla, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Per l'espletamento della preselezione l'Amministrazione puo' avvalersi anche di aziende specializzate in selezione di personale. 2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalita' di espletamento della stessa, nonche' l'eventuale pubblicazione dei quesiti su cui vertera' la prova medesima, saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale - del 19 settembre 2006. 3. I candidati si presenteranno a sostenere detta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrera' alla formazione del voto finale di merito. 5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 300 posti. Saranno ammessi, altresi', tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto. 6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Qualora, infine, per motivi organizzativi non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella medesima Gazzetta Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva Gazzetta Ufficiale della pubblicazione del calendario delle prove scritte. 7. I candidati si presenteranno a sostenere le predette prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale. 8. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identita' o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali ed i fatti in esso contenuti, possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 9. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.