Art. 6.

                Preselezione e calendario delle prove

    1.  Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  prova  preselettiva,
consistente  in  una  serie di domande di cultura generale a risposta
multipla,  per determinare l'ammissione dei candidati alle successive
prove     scritte.     Per    l'espletamento    della    preselezione
l'Amministrazione  puo'  avvalersi  anche di aziende specializzate in
selezione di personale.
    2.   In  caso  di  effettuazione  della  prova  preselettiva,  il
calendario  e  le  modalita'  di  espletamento  della stessa, nonche'
l'eventuale  pubblicazione  dei  quesiti  su  cui  vertera'  la prova
medesima,  saranno  resi  noti  ai  concorrenti  con  apposito avviso
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale  - del
19 settembre 2006.
    3.  I  candidati  si  presenteranno a sostenere detta prova senza
altro  preavviso  o  invito,  secondo  le indicazioni contenute nella
predetta Gazzetta Ufficiale.
    4.  L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia
la  causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova
preselettiva  non  concorrera'  alla  formazione  del  voto finale di
merito.
    5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata
la  preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi
300  posti.  Saranno  ammessi,  altresi', tutti i candidati aventi il
medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto.
    6.  Nel  caso  in  cui,  invece, non sia necessario effettuare la
preselezione,  con lo stesso avviso i candidati saranno informati dei
giorni,  dell'ora  e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte
stabilite   nel   successivo  art. 7.  Qualora,  infine,  per  motivi
organizzativi  non sia possibile fissare il calendario d'esame, nella
medesima  Gazzetta  Ufficiale sara' comunicato il rinvio a successiva
Gazzetta  Ufficiale  della  pubblicazione  del calendario delle prove
scritte.
    7.  I  candidati  si  presenteranno a sostenere le predette prove
scritte,  sotto  riserva  di  accertamento del possesso dei requisiti
prescritti  per  l'ammissione  al  concorso,  senza altro preavviso o
invito,  secondo  le  indicazioni  contenute  nella predetta Gazzetta
Ufficiale.
    8.   Per   sostenere   le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi  muniti di un documento di identita' o di riconoscimento.
Qualora  l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o
di  riconoscimento  non in corso di validita', gli stati, le qualita'
personali  ed  i  fatti  in esso contenuti, possono essere comprovati
mediante  esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in
calce  alla  fotocopia  del  documento,  che  i  dati  contenuti  nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
    9.  I  candidati  sono  ammessi  al concorso con ampia riserva di
accertamento  del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione.
Resta   ferma   la  facolta'  dell'Amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente
all'espletamento  del  concorso  -  l'esclusione  dei  candidati  dal
concorso medesimo per difetto dei prescritti requisiti.