Art. 7. Prove d'esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. Le due prove scritte, entrambe consistenti in appositi test bilanciati da risolvere in tempo predeterminato, verteranno: a) la prima su: nozioni di igiene ambientale e navale; nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali malattie infettive, con particolare riguardo alla profilassi internazionale; nozioni generali sulle piu' diffuse malattie sociali; nozioni di igiene degli alimenti con particolare riferimento alla normativa che regola il settore della tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande; vigilanza sanitaria sugli alimenti e sulle bevande; conservazione, adulterazioni e sofisticazioni piu' comuni dei principali alimenti; b) la seconda su: nozioni di igiene zootecnica e alimentare; nozioni di epidemiologia e profilassi delle principali malattie animali con particolare riferimento a quelle trasmissibili all'uomo; nozioni di sanita' pubblica veterinaria e sanita' animale; nozioni sulle principali tecniche di controllo degli animali e ispezione dei prodotti di origine animale; nozioni sulla normativa concernente la protezione del benessere animale nei trasporti, nell'allevamento e nella sperimentazione; nozioni sulle tecniche ispettive di ambienti di stoccaggio di prodotti di origine animale e ricoveri animali. 3. La durata di ciascuna delle due prove sara' predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore a sessanta minuti. 4. La valutazione delle prove individuali avverra' con l'ausilio di apparecchiature elettroniche, anche mediante procedimenti di lettura ottica, sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice. 5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. 7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 8. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' sulle seguenti materie: le materie previste per le prove scritte; elementi di diritto amministrativo; elementi di diritto costituzionale; elementi di diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della salute; regolamento sanitario internazionale; organizzazioni sanitarie internazionali; elementi di diritto penale limitatamente agli illeciti alimentari; organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute. 9. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della lingua straniera, prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi e conversazione in tale lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 10. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un punteggio non inferiore a 21/30. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame. 11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.