Art. 7.

                            Prove d'esame

    1.  Gli  esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
    2.  Le  due  prove scritte, entrambe consistenti in appositi test
bilanciati da risolvere in tempo predeterminato, verteranno:
      a) la  prima su: nozioni di igiene ambientale e navale; nozioni
di  epidemiologia  e  profilassi delle principali malattie infettive,
con  particolare  riguardo  alla  profilassi  internazionale; nozioni
generali sulle piu' diffuse malattie sociali; nozioni di igiene degli
alimenti  con  particolare  riferimento  alla normativa che regola il
settore  della  tutela  igienico-sanitaria  degli  alimenti  e  delle
bevande;   vigilanza   sanitaria  sugli  alimenti  e  sulle  bevande;
conservazione,   adulterazioni   e  sofisticazioni  piu'  comuni  dei
principali alimenti;
      b) la  seconda  su:  nozioni di igiene zootecnica e alimentare;
nozioni  di  epidemiologia  e  profilassi  delle  principali malattie
animali  con particolare riferimento a quelle trasmissibili all'uomo;
nozioni  di  sanita'  pubblica veterinaria e sanita' animale; nozioni
sulle  principali tecniche di controllo degli animali e ispezione dei
prodotti  di  origine animale; nozioni sulla normativa concernente la
protezione  del  benessere  animale nei trasporti, nell'allevamento e
nella  sperimentazione;  nozioni sulle tecniche ispettive di ambienti
di stoccaggio di prodotti di origine animale e ricoveri animali.
    3.  La  durata  di  ciascuna delle due prove sara' predeterminata
dalla  commissione  esaminatrice  e,  comunque, non sara' superiore a
sessanta minuti.
    4.  La valutazione delle prove individuali avverra' con l'ausilio
di  apparecchiature  elettroniche,  anche  mediante  procedimenti  di
lettura   ottica,   sotto   diretta  sorveglianza  della  commissione
esaminatrice.
    5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
    6.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30.
    7.  Ai  candidati  che  conseguono  l'ammissione alla prova orale
sara'  data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della
data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla
e,  contestualmente,  sara'  data comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
    8.  La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' sulle
seguenti materie:
      le materie previste per le prove scritte;
      elementi di diritto amministrativo;
      elementi di diritto costituzionale;
      elementi  di diritto sanitario con particolare riguardo a leggi
e  regolamenti  concernenti  le  materie  di competenza del Ministero
della salute;
      regolamento sanitario internazionale;
      organizzazioni sanitarie internazionali;
      elementi   di   diritto   penale  limitatamente  agli  illeciti
alimentari;
      organizzazione  sanitaria italiana, con particolare riferimento
all'organizzazione  degli  uffici centrali e periferici del Ministero
della salute.
    9.  Nell'ambito  della  prova orale sara' accertata la conoscenza
della  lingua  straniera,  prescelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo,  mediante  lettura,  traduzione di testi e conversazione in
tale  lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    10.  La  prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato  un  punteggio  non  inferiore  a  21/30.  Le  sedute della
commissione  esaminatrice,  durante lo svolgimento della prova orale,
sono  pubbliche  e  si svolgeranno presso il Ministero della salute o
presso  altra  sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione
formera'  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con l'indicazione del
punteggio   attribuito   a   ciascuno  di  essi.  L'elenco  medesimo,
sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario, sara' affisso nella
sede ove si svolgera' la prova d'esame.
    11.  Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma  della  media  dei  voti  riportati nelle prove scritte e dalla
votazione riportata nella prova orale.