Art. 10.

Accertamento  del  possesso  dei  requisiti  per  la costituzione del
                         rapporto d'impiego

    1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare
o  a  far  pervenire  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro  il  termine  che sara' loro comunicato, il certificato medico,
rilasciato   da   un  medico  dell'Azienda  Unita'  Sanitaria  Locale
competente  per  territorio  (o  da  un  medico  militare in servizio
permanente   effettivo),  dal  quale  risulti  che  il  candidato  e'
fisicamente   idoneo   al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
all'impiego al quale il concorso si riferisce.
    2.  Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili
per  fatto  di  guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi
civili,  mutilati  ed  invalidi  del lavoro e per quelli riconosciuti
portatori  di  handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
il  certificato  medico  deve  essere  rilasciato  dalla  A.U.S.L. di
appartenenza  dei  medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta
descrizione  della  natura  e del grado di invalidita', nonche' delle
condizioni  attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione
che  gli  stessi  non  possano  arrecare  pregiudizio  alla salute ed
all'incolumita'  dei  compagni  di  lavoro  ed  alla  sicurezza degli
impianti  e  che  le  loro  condizioni  fisiche  li rendano idonei al
disimpegno  delle  funzioni  relative  all'impiego per il quale hanno
concorso.
    3.  Il certificato medico ha validita' di sei mesi dalla data del
rilascio.  L'Amministrazione,  comunque,  ha facolta' di sottoporre a
visita medica di controllo i vincitori del concorso.
    4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori
devono  altresi'  comprovare,  mediante  dichiarazione sostitutiva di
certificazione,  il  possesso  dei  seguenti requisiti: cittadinanza;
iscrizione  nelle  liste  elettorali; titolo di studio posseduto, con
l'indicazione  della  data di conseguimento e dell'istituto presso il
quale  e'  stato  conseguito;  assenza,  ovvero  presenza di condanne
penali  e  di  procedimenti  penali in corso.A tale scopo puo' essere
utilizzato  l'allegato  «C»  al  presente  decreto.  Si  osservano le
disposizioni  in  materia di autocertificazione e controllo di cui al
precedente art. 8.
    5.  E'  facolta'  dell'interessato  comprovare  il  possesso  dei
requisiti  di  ammissione  mediante  la  presentazione  dei  relativi
certificati,  di  cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di
validita'  di  tali  certificati  fossero  scaduti l'interessato deve
dichiarare  in  calce  al documento che le informazioni contenute nel
certificato  stesso  non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio.  Tale ultima possibilita' non e' estensibile ai certificati
medici.
    6.  Scaduto  inutilmente  il termine fissato dall'amministrazione
non  si dara' luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato
con  riserva  di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo
stesso sara' risolto.