Art. 2.

                          Riserve di posti

    1.  Si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 65, della
legge  n. 537/93 in materia di riserve di posti a favore dei militari
in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze
armate  congedati  senza  demerito  al termine della ferma o rafferma
contratte.
    2.  Coloro  che  intendono  avvalersi  della riserva prevista dal
presente  articolo,  devono farne espressa richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio.
    3.  I  posti riservati non coperti dalla sopra indicata categoria
di  soggetti  sono  conferiti  agli  idonei  secondo  l'ordine  della
graduatoria finale.