Art. 2. Riserve di posti 1. Si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 537/93 in materia di riserve di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte. 2. Coloro che intendono avvalersi della riserva prevista dal presente articolo, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso pena l'esclusione dal relativo beneficio. 3. I posti riservati non coperti dalla sopra indicata categoria di soggetti sono conferiti agli idonei secondo l'ordine della graduatoria finale.