Art. 7.

                            Prove d'esame

    1.  Gli  esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova
orale.
    2.  La  prima  prova  scritta  vertera'  su:  elementi di diritto
costituzionale.
    3.  La  seconda  prova  a  contenuto teorico-pratico vertera' su:
elementi  di  diritto amministrativo e consistera' nella redazione di
una relazione o di un documento.
    4.  La  durata  di  ciascuna delle due prove sara' predeterminata
dalla  commissione  esaminatrice  e, comunque, non sara' superiore ad
otto ore.
    5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri  e  le  modalita'  di  valutazione delle prove concorsuali da
formalizzare  nei  relativi  verbali, al fine di assegnare i punteggi
attribuiti alle singole prove.
    6.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna prova scritta una votazione di almeno
21/30.
    7.  Ai  candidati  che  conseguono  l'ammissione alla prova orale
sara'  data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della
data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla
e,  contestualmente,  sara'  data comunicazione del voto riportato in
ciascuna delle prove scritte.
    8.  La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' sulle
seguenti materie:
      le materie previste per le prove scritte;
      elementi di contabilita' di Stato;
      elementi  di diritto sanitario con particolare riguardo a leggi
e  regolamenti  concernenti  le  materie  di competenza del Ministero
della salute;
      elementi di diritto internazionale e dell'Unione Europea;
      elementi  di  diritto penale limitatamente ai delitti contro la
pubblica amministrazione;
      principi  di  base  di  teoria  e  tecniche della comunicazione
pubblica;
      ordinamento  del  lavoro  dei  dipendenti delle amministrazioni
pubbliche;
      organizzazione  sanitaria italiana, con particolare riferimento
all'organizzazione  degli  uffici centrali e periferici del Ministero
della salute.
    9.  Nell'ambito  della  prova orale sara' accertata la conoscenza
della  lingua  straniera,  prescelta fra inglese, francese, tedesco e
spagnolo,  mediante  lettura,  traduzione di testi e conversazione in
tale  lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse.
    10.  La  prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato  un  punteggio  non  inferiore  a  21/30.  Le  sedute della
commissione  esaminatrice,  durante lo svolgimento della prova orale,
sono  pubbliche  e  si svolgeranno presso il Ministero della salute o
presso  altra  sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione
formera'  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con l'indicazione del
punteggio   attribuito   a   ciascuno  di  essi.  L'elenco  medesimo,
sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario, sara' affisso nella
sede ove si svolgera' la prova d'esame.
    11.  Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla
somma  della  media  dei  voti  riportati nelle prove scritte e dalla
votazione riportata nella prova orale.