Art. 9.

  Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale

    1.  Espletate  le prove del concorso, la commissione esaminatrice
formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo
ottenuto  da  ciascun candidato sommando la media dei voti conseguiti
nelle  prove  scritte  ed  il  voto  conseguito  nella  prova  orale.
Riconosciuta  la  regolarita'  del procedimento del concorso e tenuti
presenti  gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a parita'
di  merito,  con  decreto  del direttore della Direzione generale del
personale,  dell'organizzazione  e  del  bilancio del Ministero della
salute,  e'  approvata  la  graduatoria  finale  e  sono dichiarati i
vincitori del concorso.
    2.  La  graduatoria  finale  del  concorso  sara'  pubblicata nel
Bollettino   ufficiale   del   Ministero   della   salute.   Di  tale
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale  -  4ยช  serie speciale. Dalla data di pubblicazione di tale
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
    3.  I  posti  messi  a  concorso  che si renderanno disponibili a
qualunque  titolo  potranno  essere  conferiti ai candidati utilmente
collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.