Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando la media dei voti conseguiti nelle prove scritte ed il voto conseguito nella prova orale. Riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, con decreto del direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori del concorso. 2. La graduatoria finale del concorso sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validita' della stessa.