Art. 7. Prove d'esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale. 2. La prima prova scritta, vertera' sulle seguenti materie: - diritto costituzionale e/o diritto civile, limitatamente alle disposizioni contenute nei Libri III (Della proprieta), IV (Delle obbligazioni), V (Del lavoro) del codice civile. 3. La seconda prova scritta vertera' sulle seguenti materie: - diritto amministrativo e/o contabilita' di Stato. 4. La durata di ciascuna delle due prove sara' predeterminata dalla commissione esaminatrice e, comunque, non sara' superiore ad otto ore. 5. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 6. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30. 7. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data, del luogo e dell'ora in cui dovranno presentarsi per sostenerla e, contestualmente, sara' data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. 8. La prova orale consistera' in un colloquio che vertera' sulle seguenti materie: - le materie previste per le prove scritte; - diritto sanitario con particolare riguardo a leggi e regolamenti concernenti le materie di competenza del Ministero della salute; - elementi di diritto internazionale e dell'Unione Europea; - diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione; - teoria e tecniche della comunicazione pubblica; - organizzazione sanitaria italiana, con particolare riferimento all'organizzazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute; - ordinamento del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 9. Nell'ambito della prova orale sara' accertata la conoscenza della lingua straniera, prescelta fra inglese, francese, tedesco e spagnolo, mediante lettura, traduzione di testi e conversazione in tale lingua. Sara' accertata, altresi', la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 10. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato un punteggio non inferiore a 21/30. Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento della prova orale, sono pubbliche e si svolgeranno presso il Ministero della salute o presso altra sede idonea. Al termine di ogni seduta, la commissione formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno di essi. L'elenco medesimo, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sara' affisso nella sede ove si svolgera' la prova d'esame. 11. Il punteggio finale, espresso in sessantesimi, e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione riportata nella prova orale.