Art. 8.

         Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza

    1.  I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e che
intendano  far  valere  eventuali titoli di riserva di cui all'art. 2
del   bando   e/o  di  preferenza,  a  parita'  di  merito,  previsti
dall'art. 5  del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, dovranno far pervenire
all'Amministrazione,  entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti  dal  giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano
sostenuto  la  suddetta  prova, la documentazione, in carta semplice,
attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza,
purche'  gia'  dichiarati  nella domanda di partecipazione, dai quali
risulti,  altresi',  il possesso del titolo alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande.
    2.  La  documentazione  di  cui  al precedente comma del presente
articolo  non e' richiesta ai dipendenti di ruolo del Ministero della
salute ne' ai dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni,
nel  caso  in  cui  la  documentazione  stessa  esista  agli atti del
fascicolo    personale.    Gli   stessi   dovranno   comunque   darne
comunicazione,  entro  il  termine di cui al primo comma del presente
articolo,  indicando  con  esattezza  l'ufficio  e  l'amministrazione
presso  cui questa e' depositata, a pena di non poter beneficiare dei
suddetti titoli di preferenza.
    3.  Il  diritto alla riserva e/o preferenza, a parita' di merito,
potra'  essere  dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di
certificazione  e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
di  cui  agli  articoli 46  e  47  del testo unico delle disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «C»). La
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  e' resa con le
modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico.
    4.  Ove  risulti  piu'  agevole,  e'  facolta'  degli interessati
trasmettere,  entro  lo  stesso  termine  di  cui  al primo comma del
presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in
esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche
presso  l'ufficio  competente  a  ricevere  le domande di concorso su
esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso.
In  tal  caso  la  copia  autenticata puo' essere utilizzata solo nel
procedimento in corso.
    5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai
successivi  articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente
non veritiere o mendaci.
    6.  Non  saranno  presi  in  considerazione titoli di riserva e/o
preferenza  a  parita'  di  merito  non  dichiarati  nella domanda di
ammissione al concorso.
    7.  I  documenti  di  cui  al  presente  articolo dovranno essere
presentati   direttamente   o  tramite  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,   entro  il  termine  indicato  nel  primo  comma,  alla
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio,
ufficio  III, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma. Nel caso di
invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente
art. 4, comma 10, del presente bando.