Art. 8. Presentazione dei titoli di riserva e di preferenza 1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di riserva di cui all'art. 2 del bando e/o di preferenza, a parita' di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto la suddetta prova, la documentazione, in carta semplice, attestante il possesso dei suddetti titoli di riserva e/o preferenza, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti, altresi', il possesso del titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 2. La documentazione di cui al precedente comma del presente articolo non e' richiesta ai dipendenti di ruolo del Ministero della salute ne' ai dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in cui la documentazione stessa esista agli atti del fascicolo personale. Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, indicando con esattezza l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa e' depositata, a pena di non poter beneficiare dei suddetti titoli di preferenza. 3. Il diritto alla riserva e/o preferenza, a parita' di merito, potra' essere dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato «C»). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'art. 38 dello stesso testo unico. 4. Ove risulti piu' agevole, e' facolta' degli interessati trasmettere, entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo, i certificati originali o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia puo' essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autenticata puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 5. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 6. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva e/o preferenza a parita' di merito non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma, alla Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, ufficio III, piazzale dell'Industria n. 20 - 00144 Roma. Nel caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 10, del presente bando.